ART. 873 C.C. - DISTANZE DAL CONFINE - NOZIONE DI COSTRUZIONE - PUNTUALE RISPETTO DELLE DISTANZE
La Suprema Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile - con sentenza n. 19962/2017 pubblicata in data 10.8.2017 ha stabilito che ai confini delle distanze legali non sono computabili gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria mentre costituisco corpi di fabbrica, quindi soggetti alla normativa sulle distanze, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituire da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.
Inoltre ha affermato che balconi e ballatoi se di apprezzabile profondità ed ampiezza debbono rispettare la previsione dell' art. 873 c.c. nonchè le norme comunali.
Infine il Giudice di legittimità ha sancito che il rispetto delle distanze non deve essere solo sostanziale, ma deve essere anche puntuale; pertanto anche nel caso in cui i valori di scostamento rispetto a quanto previsto dalla normativa siano minimi deve comunque essere accertata la violazione della normativa sulle distanze.
Leggi la sentenza n. 19932/2017 della Corte Suprema di Cassazione